CI RISIAMO!Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet

 da fonte:

 

 Proposta di modifica n.50.0.100 al DDL n. 733

50.0.100 (testo 3)

Approvato

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)
        1. Quando si procede per delitti di
istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti
di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni
penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via
telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in
seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con
proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai
fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
        2. Il Ministro dell’interno si avvale,
per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al
comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il
provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità
giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni
momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
        3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell’interno e con quello della
pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini
dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli
strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni
tecnologiche.
        4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet,
per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad
eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La
violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede
il Ministero dello sviluppo economico.
        5. Al quarto comma dell’articolo 266 del
codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa,
in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.».
/ 5
Grazie per aver votato!

Taggato , , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

I commenti sono chiusi